Sez. 1, Sentenza n. 16069 del 18/08/2004 (Rv. 575805 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - IN GENERE | Art. 3 D.Lgs. n. 502 del 1992, come modif. dall'art. 4 D.Lgs. n. 517 del 1993 - U.s.l. - Nozione - Caratteri - Autonoma capacità processuale - Configurabilità - Conseguenze.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - IN GENERE
Ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. n. 502 del 1992, come modificato dall'art. 4 D.Lgs. n. 517 del 1993, l'unità sanitaria locale è azienda dotata di personalità giuridica pubblica, autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, non potendo essere pertanto rappresentata in giudizio dall'assessorato alla sanità della Regione, che è organo di altro ed autonomo soggetto.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/12/1993 num. 517 art. 4, Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)