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Sez. 2, Sentenza n. 3835 del 22/04/1994 (Rv. 486335 - 01)

Prova civile - Consulenza tecnica - Consulente d'ufficio - Astensione e ricusazione | Nomina di consulente che ha prestato assistenza in gradi diversi dello stesso giudizio o in successivi distinti giudizi di pari grado - Obbligo di astensione.
Stato
decisa il 1994-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486335-01

Prova civile - Consulenza tecnica - Consulente d'ufficio - Astensione e ricusazione

Per il combinato disposto degli artt. 51 n. 4 e 63 comma secondo cod. proc. civ. l'obbligo di astensione del consulente tecnico e la possibilità della sua ricusazione sussistono per il solo fatto che egli abbia già prestato assistenza in tale veste in altro grado del processo, indipendentemente dall'identità o meno dell'oggetto dell'indagine commessagli, mirando la norma a creare le condizioni migliori perché il nuovo accertamento venga effettuato senza preconcetti e condizionamenti di sorta, anche soltanto indiretti, in una situazione di oggettività ed imparzialità. La cennata ipotesi di astensione obbligatoria ricorre anche nel caso in cui il giudizio successivo sia quello di rinvio, poiché avuto riguardo all'interesse sostanziale tutelato, nessuna differenza sussiste tra il caso in cui il consulente abbia prestato assistenza in gradi diversi dello stesso giudizio, ovvero in successivi distinti giudizi di grado pari, tenuto conto altresì che nell'ipotesi di rinvio conseguente ad un annullamento per i motivi di cui all'art. 360 n. 3 e 5, il giudizio di rinvio diversamente da quanto accade nell'ipotesi di "error in procedendo" con rinvio, cosiddetto restitutorio od improprio al medesimo giudice che ha pronunciato la sentenza cassata, si configura come un grado diverso ed autonomo da quello concluso con detta sentenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 63, Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)