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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 19410 del 11/09/2010 (Rv. 614536 - 01)

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - RILEVABILITÀ D'UFFICIO | Art. 38 cod. proc. civ. nuovo testo - Termine ultimo per la rilevabilità d'ufficio dell'incompetenza del giudice adito - Chiusura della prima udienza di trattazione di cui all'art. 183 cod. proc. civ. - Disciplina corrispondente applicabile nel rito del lavoro - Art. 428 cod. proc. civ. - Termine ultimo per la rilevabilità dell'incompetenza territoriale e di quella per materia da parte del giudice del lavoro - Chiusura dell'udienza fissata con il decreto giudiziale previsto dall'art. 415 cod. proc. civ. - Sussistenza.
Stato
decisa il 2010-09-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/614536-01

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - RILEVABILITÀ D'UFFICIO

Ai sensi dell'art. 38 cod. proc. civ., sost. dall'art. 4 legge 26 novembre 1990, n. 353, l'incompetenza per materia, al pari di quella per valore e per territorio nei casi previsti dall'art. 28 del codice di rito, è rilevata, anche d'ufficio, non oltre la prima udienza di trattazione, la quale, nel rito ordinario, si identifica con l'udienza di cui all'art. 183 cod. proc. civ., e, nel processo del lavoro, corrisponde alla (prima) udienza di discussione fissata con il decreto giudiziale disciplinato dall'art. 415 cod. proc. civ.; pertanto, alla stregua del nuovo assetto attribuito dal riformato art. 38 cod. proc. civ. al rilievo dell'incompetenza, anche la disposizione del primo comma dell'art. 428 cod. proc. civ. (secondo la quale nei processi davanti al giudice del lavoro l'incompetenza territoriale può essere rilevata d'ufficio non oltre l'udienza di cui all'art. 420 cod. proc. civ.) va intesa nel significato che detta incompetenza può essere rilevata non oltre il termine dell'udienza fissata con il predetto decreto contemplato dal citato art. 415, con la conseguente inammissibilità del regolamento di competenza d'ufficio che dovesse essere sollevato superandosi tale preclusione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 415 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 428, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)