Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5225 del 05/03/2014 (Rv. 630576 - 01)
COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - RILEVABILITÀ D'UFFICIO | Incompetenza per materia, per valore o per territorio inderogabile - Rilevabilità di ufficio - Limite - Ordinanza con la quale il giudice decide sulle istanze istruttorie - Esclusione.
COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - RILEVABILITÀ D'UFFICIO
Ai sensi dell'art. 38 cod. proc. civ., l'incompetenza per materia, al pari di quella per valore e per territorio nei casi previsti dall'art. 28 del codice di rito, è rilevata, anche d'ufficio, non oltre la prima udienza di trattazione, la quale, nel rito ordinario, si identifica con l'udienza di cui all'art. 183 cod. proc. civ.; ne deriva che il giudice non può rilevare tale incompetenza nell'ordinanza con la quale, all'esito, ovvero fuori della predetta udienza a norma dell'art. 187, comma settimo, cod. proc. civ., decida in ordine all'ammissione dei mezzi di prova.
Riferimenti normativi: Legge 18/06/2009 num. 69 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 187 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)