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Sez. 2, Sentenza n. 1194 del 04/09/1970 (Rv. 346817 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - DENUNZIA DI NUOVA OPERA - PROCEDIMENTO - IN GENERE - DISTINZIONE IN DUE FASI - AUTONOMIA - NULLITA DI UNA FASE - IRRILEVANZA NEI CONFRONTI DELL'ALTRA.*
Stato
decisa il 1970-09-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/346817-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - DENUNZIA DI NUOVA OPERA - PROCEDIMENTO - IN GENERE - DISTINZIONE IN DUE FASI - AUTONOMIA - NULLITA DI UNA FASE - IRRILEVANZA NEI CONFRONTI DELL'ALTRA.*

Le due fasi del procedimento di denunzia di nuova opera, quella cautelare, urgente, e quella ordinaria di cognizione, diretta all'accertamento ed alla tutela definitiva del diritto o della situazione possessoria dedotta in giudizio sono autonome, onde la nullita di una fase non incide sull'altra.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 689, Cod. Proc. Civ. art. 690 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)