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Sez. U, Sentenza n. 261 del 10/01/2003 (Rv. 559616 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - OBBLIGAZIONI SORTE O DA ESEGUIRSI IN ITALIA | Disciplina anteriore alla riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato - Art. 4 cod. proc. civ. - Applicabilità nelle controversie in materia fallimentare - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559616-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - OBBLIGAZIONI SORTE O DA ESEGUIRSI IN ITALIA

Nella disciplina anteriore alla riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, di cui alla legge 31 maggio 1995, n. 218, i criteri di collegamento stabiliti dall'(ora abrogato) art. 4 cod. proc. civ. ai fini della giurisdizione rispetto allo straniero valgono anche rispetto alle controversie in materia fallimentare. (Principio espresso con riguardo alla controversia, promossa dal commissario straordinario di una società italiana in amministrazione straordinaria nei confronti di società con sede in Svizzera, per conseguire la nullità per simulazione o l'inefficacia per frode ai creditori di atti di cessione stipulati dagli amministratori della società italiana in favore della convenuta).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 4, Legge 31/05/1995 num. 215 art. 73, Decreto Legge 30/01/1979 num. 26 CORTE COST., Legge 03/04/1979 num. 95 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)