Sez. U, Sentenza n. 1572 del 14/02/1995 (Rv. 490420 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - OBBLIGAZIONI SORTE O DA ESEGUIRSI IN ITALIA | Pagamento effettuato in favore di una società straniera - Azione revocatoria fallimentare promossa dal curatore - Giurisdizione del giudice italiano - Sussistenza.
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - OBBLIGAZIONI SORTE O DA ESEGUIRSI IN ITALIA
Con riguardo ad azione revocatoria fallimentare, che il curatore promuova avverso il pagamento effettuato in favore di una società straniera (nella specie, società avente sede nella Repubblica di San Marino), deve essere affermata la giurisdizione del giudice italiano, atteso che la suddetta azione, mirando ad acquisire alla massa una somma di denaro determinata, corrispondente alla "solutio", "revocanda", fa valere un'obbligazione di pagare (e, in particolare, di restituire), che, ai sensi dell'art. 1182, terzo comma, cod. civ. deve essere adempiuta presso il domicilio del creditore, dunque, presso il curatore in Italia; con la conseguenza che sussiste il presupposto per l'applicabilità del criterio di collegamento di cui al n. 2, ult. parte, dell'art. 4 del codice di procedura civile (domanda riguardante obbligazioni da eseguirsi in Italia).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Cod. Proc. Civ. art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)