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Sez. 1, Sentenza n. 11118 del 23/12/1994 (Rv. 489388 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Immediata lettura del dispositivo - Omissione - Nullità insanabile della sentenza - Configurabilità - Deduzione con ricorso per cassazione - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1994-12-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489388-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Con riguardo alla sentenza resa dal pretore nel giudizio di opposizione contro ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, l'omissione, nell'udienza di discussione e decisione della causa, dell'immediata lettura del dispositivo, prescritta dall'art. 23, comma settimo, prima proposizione, della legge 24 novembre 1981 n. 689, determina nullità insanabile e come tale deducibile con il ricorso per cassazione, atteso che si tratta di adempimento inderogabilmente previsto, con disposizione analoga a quella dell'art. 429, comma primo, cod. proc. civ. per le controversie di lavoro, in relazione all'esigenza di assicurare la sollecita definizione della contesa e l'immutabilità della decisione rispetto alla successiva stesura della motivazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)