Sez. 3, Sentenza n. 25010 del 10/10/2008 (Rv. 605364 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE | Carenza di norme che tutelino la posizione giuridica fatta valere in giudizio - Questione di giurisdizione - Configurabilità - Esclusione - Questione di merito - Sussistenza - Conseguenza - Inammissibilità in sede di legittimità.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE
Quando in giudizio non si lamenta che l'attore abbia rivolto la domanda ad un giudice diverso da quello ritenuto munito di giurisdizione a conoscere la controversia, ma si nega in radice che esista nell'ordinamento una norma che riconosca e tuteli la posizione giuridica dedotta in giudizio, e perciò che l'attore sia titolare del diritto vantato e che le istanze dal medesimo formulate possano trovare accoglimento in qualsiasi giudizio e da parte di un qualunque giudice, la questione prospettata non è di giurisdizione ma attiene al merito della causa perché relativa alla sussistenza in concreto del diritto o alla individuazione della fonte normativa della pretesa dell'attore, con la conseguenza che la relativa istanza deve essere dichiarata inammissibile in sede di legittimità, risultando irrilevante la formale proposizione della questione stessa in termini di giurisdizione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)