diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 121 del 21/03/2001 (Rv. 544957 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE | Carenza di norme tutelanti la posizione soggettiva fatta valere in giudizio - Questione di giurisdizione - Esclusione - Questione di merito - Sussistenza.
Stato
decisa il 2001-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/544957-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE

Le questioni inerenti all'esistenza nell'ordinamento di norme o principi che astrattamente contemplino o tutelino la posizione soggettiva fatta valere in giudizio attengono al fondamento nel merito della domanda e non alla giurisdizione, spettando al giudice adito, a qualunque giurisdizione esso appartenga, stabilire se la pretesa azionata in giudizio trovi o meno fondamento in una norma giuridica e, in caso di esito negativo di tale indagine, respingere la pretesa come infondata, dovendo soltanto in caso contrario accertare, ai fini della giurisdizione, quale sia la natura di quella norma e, quindi, la consistenza della situazione tutelata, se di diritto soggettivo o di interesse legittimo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)