Sez. 1, Sentenza n. 21840 del 15/10/2014 (Rv. 632990 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - NULLITÀ - SANATORIA | Sostituzione del procuratore - Mancanza di delega scritta - Nullità - Rilevabilità d'ufficio o su eccezione della controparte - Termine - Invocabilità dopo il compimento dell'atto - Titolarità della sola parte irregolarmente sostituita.
PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - NULLITÀ - SANATORIA
La nullità della delega professionale priva di forma scritta può essere rilevata d'ufficio dal giudice o eccepita dalla controparte soltanto prima del compimento dell'atto demandato al sostituto, mentre, successivamente ad esso, può essere dedotta solo dalla parte nel cui interesse è previsto il requisito di forma, ossia da quella il cui procuratore sia stato irregolarmente sostituito.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 9 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 157 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)