Sez. L, Sentenza n. 16559 del 05/08/2005 (Rv. 583647 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - IN GENERE | Sentenza penale di condanna e sentenza definitiva di estinzione per prescrizione - Efficacia di giudicato nel giudizio civile per il risarcimento del danno - Esclusione - Nuova valutazione del fatto da parte del giudice civile - Necessità - Potere del giudice civile di utilizzazione delle prove - Condizioni - Limiti.
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - IN GENERE
Nell'ipotesi di sentenza penale di condanna non definitiva e di sentenza definitiva di non doversi procedere essendo il reato estinto per prescrizione - che non hanno efficacia di giudicato nel giudizio civile di danno ai sensi degli artt. 651 e 654 cod. proc. pen. - il giudice civile (nella specie in sede di regresso da parte del condebitore solidale che aveva risarcito il danno cagionato dal dipendente) deve interamente rivalutare il fatto ma può tener conto di tutti gli elementi di prova acquisiti, nel rispetto del contraddittorio tra le parti, in sede penale e non gli è vietato ripercorrere lo stesso "iter" argomentativo del giudice penale e giungere alle medesime conclusioni.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 651 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)