Sez. 3, Sentenza n. 5945 del 10/05/2000 (Rv. 536338 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - IN GENERE | Sentenza dibattimentale di proscioglimento per estinzione del reato per intervenuta prescrizione - Emessa prima dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale - Efficacia di giudicato nel giudizio civile per il risarcimento del danno - Esclusione - Nuova valutazione del fatto da parte del giudice civile - Necessità.
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - IN GENERE
In tema di efficacia extrapenale del giudicato penale, a norma dell'art. 260 delle disposizioni di attuazione del vigente codice di procedura penale, si applicano le disposizioni di detto codice anche per i provvedimenti emessi anteriormente alla data di entrata in vigore di esso, onde anche a tali provvedimenti è applicabile l'art. 652 cod. proc. pen. vigente che limita l'efficacia esterna del giudicato penale alle sole sentenze irrevocabili di assoluzione pronunziate in dibattimento o nel rito abbreviato, con la conseguenza che tale efficacia non può riconoscersi alle sentenze di non doversi provvedere perché il reato è estinto per prescrizione e che, nel giudizio promosso contro l'imputato per ottenere il risarcimento del danno, il giudice civile, pure tenendo conto di tutti gli elementi di prova acquisiti in sede penale, e pur potendo ripercorrere lo stesso "iter" argomentativo del giudice penale e giungere alle medesime conclusioni, deve tuttavia interamente e autonomamente rivalutare il fatto.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 652, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 652, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/07/1989 num. 271 art. 260, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 260
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)