Sez. 3, Sentenza n. 10055 del 27/04/2010 (Rv. 612588 - 01)
PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN GIUDIZIO PENALE | Sentenza penale non definitiva - Risultanze probatorie del procedimento penale - Utilizzabilità - Condizioni - Esplicitazione in motivazione - Necessità - Generico richiamo alla sentenza penale - Insufficienza - Omessa motivazione - Configurabilità.
PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN GIUDIZIO PENALE
Il giudice civile, in presenza di una sentenza penale di condanna non definitiva, può trarre elementi di convincimento dalle risultanze del procedimento penale, in particolare utilizzando come fonti le prove raccolte e gli elementi di fatto acquisiti in tale giudizio, ma è necessario che il procedimento di formazione del proprio libero convincimento sia esplicitato nella motivazione della sentenza, attraverso l'indicazione degli elementi di prova e delle circostanze sui quali esso si fonda, non essendo sufficiente il generico richiamo alla pronuncia penale. che si tradurrebbe nella elusione del dovere di autonoma valutazione delle complessive risultanze probatorie e di conseguenza nel vizio di omessa motivazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Pen. art. 651
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)