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Sez. U, Ordinanza n. 19891 del 22/09/2014 (Rv. 634651 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI | Opera pubblica - Professionista consulente del direttore dei lavori - Danni per carenze progettuali - Inserimento nell'apparato organizzativo della P.A. - Rapporto di servizio in senso lato - Giurisdizione contabile - Configurabilità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-09-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634651-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI

La domanda risarcitoria per danni da carenze progettuali avanzata nei confronti di un professionista cui è stato affidato da un ente pubblico l'incarico di consulente "artistico" del direttore dei lavori spetta alla giurisdizione della Corte dei conti tutte le volte in cui il professionista debba ritenersi inserito in modo continuativo, ancorché temporaneo, nell'apparato organizzativo della P.A., assumendo particolari vincoli ed obblighi funzionali ad assicurare il perseguimento delle esigenze generali e, cioè, tutte le volte in cui la relazione tra l'autore dell'illecito e l'ente pubblico danneggiato integri un rapporto di servizio in senso lato. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto la giurisdizione contabile nel caso di incarico di consulenza architettonica alla progettazione esecutiva di un ponte, in ragione della ritenuta insufficienza dell'intervento del consulente ai soli aspetti architettonici del progetto costruttivo e da ritenersi esteso, pertanto, anche alla consulenza circa la regolare esecuzione delle carpenterie metalliche principali e secondarie).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 13 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 52, Legge 14/01/1994 num. 20 art. 1 com. 4 CORTE COST., Costituzione art. 102, Costituzione art. 103

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)