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Sez. U, Ordinanza n. 23599 del 22/11/2010 (Rv. 615020 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI | Giurisdizione della Corte dei conti per danno erariale - Attribuzione - Gestione di denaro pubblico - Titolo - Qualità del soggetto - Rilevanza - Esclusione - Rapporto di servizio (di fatto) - Necessità - Controversia promossa contro privato collaboratore esterno di società per l'ottenimento fraudolento di finanziamento pubblico - Giurisdizione dell'A.G.O. - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615020-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI

Ai fini del riconoscimento della giurisdizione della Corte dei conti per danno erariale, è irrilevante il titolo in base al quale la gestione del pubblico denaro è svolta, potendo consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, ma anche in una concessione amministrativa o in un contratto di diritto privato. Per tale estensione della responsabilità, peraltro, occorre che il "rapporto di servizio" (di fatto) con la P.A. si sia effettivamente realizzato in capo al soggetto privato, mediante la gestione del pubblico denaro; ne consegue che è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, e non della Corte dei conti, la controversia promossa nei confronti di un privato ritenuto responsabile di essersi attivato per far ottenere fraudolentemente un finanziamento pubblico non dovuto ad una società della quale sia consulente esterno o collaboratore, non potendo tale qualità integrare gli estremi del rapporto di servizio.

Riferimenti normativi: Legge 14/01/1994 num. 20 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 52, Costituzione art. 103

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)