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Sez. U, Sentenza n. 22652 del 09/09/2008 (Rv. 604838 - 01)

CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ - IN GENERE | Esercizio presso una USL della professione medica, in regime convenzionale, senza titolo - Responsabilità patrimoniale per ripetizione di compensi e risarcimento dei danni - Devoluzione alla Corte dei Conti - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-09-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604838-01

CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ - IN GENERE

Presupposto per la responsabilità amministrativa è l'esistenza di una relazione funzionale tra l'autore dell'illecito causativo di un danno patrimoniale e l'ente pubblico che subisce tale danno, la quale è configurabile non solo quando intercorra un rapporto di impiego in senso proprio, ma anche quando sia ravvisabile comunque un rapporto di servizio in senso lato, in quanto il soggetto, pur se estraneo alla P.A., venga investito, anche di fatto, dello svolgimento in modo continuativo di una data attività in favore della pubblica amministrazione. Ne consegue che sussiste la giurisdizione della Corte dei Conti in ordine alla domanda di rimborso dei compensi corrisposti e di risarcimento dei danni, anche per le specialità mediche fornite a seguito di prescrizioni rilasciate, proposta dalla USL nei confronti di un soggetto che abbia esercitato presso la Usl la professione medica sulla base di un rapporto convenzionale, e che successivamente sia risultato privo di titolo di studio e di abilitazione professionale, senza che possa assumere rilievo la circostanza che la mancanza di abilitazione potrebbe comportare la nullità del contratto, atteso che alla responsabilità amministrativa sono riconducibili anche le condotte imputabili a sola colpa o negligenza.

Riferimenti normativi: Legge 10/01/1957 num. 3 art. 18 CORTE COST., Legge 20/12/1979 num. 761 art. 28, Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 52

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)