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Sez. 1, Sentenza n. 279 del 23/01/1985 (Rv. 438503 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE - CONTRO LA SENTENZA CHE ABBIA DICHIARATO LA IMPROPONIBILITÀ DELLA DOMANDA IN FORZA DI UN PATTO DI ARBITRATO RITUALE - INAMMISSIBILITÀ - CONVERSIONE IN RICORSO ORDINARIO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1985-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438503-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE - CONTRO LA SENTENZA CHE ABBIA DICHIARATO LA IMPROPONIBILITÀ DELLA DOMANDA IN FORZA DI UN PATTO DI ARBITRATO RITUALE - INAMMISSIBILITÀ - CONVERSIONE IN RICORSO ORDINARIO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*

L'inammissibilità del regolamento di Competenza, avverso la sentenza che abbia dichiarato l'improponibilità della domanda in forza di un patto di arbitrato irrituale, e quindi reso una pronuncia nel merito e non sulla Competenza, non osta a che il regolamento medesimo sia suscettibile di conversione in ricorso ordinario per Cassazione, nel concorso di tutti i requisiti richiesti per tale impugnazione, sempreché il ricorrente non abbia inequivocamente espresso la volontà di proporre soltanto l'istanza di regolamento, con espressa esclusione di detto ricorso ordinario. (V 5314/82, mass n 423109; (V 3123/82, mass n 421058).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 807 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)