Sez. 1, Sentenza n. 4449 del 25/11/1976 (Rv. 383168 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - ERRORES IN PROCEDENDO - CONTENUTO DELL'ATTO DI APPELLO - ACCERTAMENTO - ESAME DIRETTO DA PARTE DELLA CASSAZIONE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - ERRORES IN PROCEDENDO - CONTENUTO DELL'ATTO DI APPELLO - ACCERTAMENTO - ESAME DIRETTO DA PARTE DELLA CASSAZIONE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
L'individuazione del contenuto dell'atto di appello, che normalmente rientra nell'incensurabile valutazione del giudice di merito, spetta con cognizione piena alla Corte di Cassazione qualora si denunci un error in procedendo ancorche nei limiti dell'accertamento del vizio medesimo. L'error in procedendo puo quindi essere valutato attraverso il riesame diretto degli Atti per stabilire se effettivamente la funzione giurisdizionale relativa a un certo capo di pronunzia debba ritenersi esaurita in ragione dei limiti della devoluzione, con preclusione di ogni ulteriore esame di esso nel corso dello stesso giudizio. (nella specie il ricorrente lamentava che i giudici di appello avessero ritenuta la sua acquiescenza a un capo della sentenza, che avevano considerato passato in giudicato, nonostante questo dovesse ritenersi investito da gravame, pur in assenza di formula sacramentale nell'atto di appello). (Conf 2316/75, mass n 376163).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)