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Sez. L, Sentenza n. 2316 del 11/06/1975 (Rv. 376163 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - IN GENERE - INDIVIDUAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - CENSURABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1975-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/376163-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - IN GENERE - INDIVIDUAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - CENSURABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*

L'individuazione del contenuto dell'atto di appello, che normalmente rientra nell'incensurabile valutazione del giudice del merito, spetta, con cognizione piena, alla Corte di Cassazione, qualora sia denunciato un error in procedendo, ancorche nei limiti dell'accertamento del vizio medesimo. (nella specie si deduceva la violazione, da parte del giudice di appello, del giudicato parziale formatosi su un capo della sentenza di primo grado non investito dal gravame). (Conf 1870/69, mass n 341005).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)