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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21565 del 18/10/2011 (Rv. 620370 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Decisione della Corte di cassazione che regola la competenza - Potere di provvedere sulle spese - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-10-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620370-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

Nel regime di cui alla legge 18 giugno 2009, n. 69, la soppressione nel secondo inciso del primo comma dell'art. 91 cod. proc. civ. del riferimento alla sentenza regolatrice della competenza non ha eliminato il potere della Corte di cassazione, investita del regolamento di competenza, di provvedere sulle spese del giudizio di regolamento, dovendosi escludere che detta soppressione debba essere intesa come "intentio legis" di rimettere la decisione sulle spese al giudice di merito davanti al quale, per effetto della decisione della Corte, il giudizio deve proseguire o essere riassunto, in quanto il riferimento alla sentenza, rimasto nel primo comma dell'art. 91 cod. proc. civ., è da interpretare nel senso di provvedimento che chiude il processo davanti al giudice che lo pronuncia. (Nel caso di specie, l'istanza di regolamento di competenza era stata proposta in relazione ad un provvedimento di sospensione del giudizio).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Legge 18/06/2009 num. 69 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)