Sez. 3, Sentenza n. 1852 del 22/05/1976 (Rv. 380645 - 01)
COMPETENZA CIVILE - MOMENTO DETERMINATIVO DELLA COMPETENZA - MOMENTO DELLA DOMANDA - RIFERIMENTO AL RELATIVO STATO DI FATTO - CONDIZIONI - LIMITI - SOPRAVVENUTA COMPETENZA - MUTAMENTO DELLO STATO DI FATTO - RILEVANZA - ORIGINARIA INCOMPETENZA - SANATORIA.*
COMPETENZA CIVILE - MOMENTO DETERMINATIVO DELLA COMPETENZA - MOMENTO DELLA DOMANDA - RIFERIMENTO AL RELATIVO STATO DI FATTO - CONDIZIONI - LIMITI - SOPRAVVENUTA COMPETENZA - MUTAMENTO DELLO STATO DI FATTO - RILEVANZA - ORIGINARIA INCOMPETENZA - SANATORIA.*
Il principio dettato dall'art 5 cod proc civ, in base al quale la Determinazione della giurisdizione e della Competenza va fatta con riguardo solo allo stato di fatto esistente al momento della domanda, e diretto a favorire, non gia ad impedire, la cosiddetta perpetuatio iurisdictionis. Esso, pertanto, trova applicazione nel caso in cui il giudice competente, al momento della domanda, cessi di esserlo per fatti sopravvenuti, ma non anche nel caso in cui il giudice originariamente incompetente sia divenuto competente per mutamento dello stato di fatto. In tale ultima ipotesi, in ossequio alla predetta regola della perpetuatio iurisdictionis, il mutamento vale a sanare il primitivo difetto di Competenza. (V 629/65).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)