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Sez. 1, Sentenza n. 1124 del 05/02/1987 (Rv. 450686 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA E NUOVE PROVE - INGIUNZIONE DA PARTE DELLA AMMINISTRAZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE PECUNIARIA - IN FORZA DI TITOLO ESECUTIVO - DOMANDA DELL'INGIUNTO DI ACCERTAMENTO NEGATIVO DELLA PRETESA CREDITORIA - VERSAMENTO DI SOMME - DOMANDA DI CONDANNA ALLA RESTITUZIONE DI DETTE SOMME - DOMANDA NUOVA - ESCLUSIONE - RIPROPONIBILITÀ IN SEDE DI APPELLO.*
Stato
decisa il 1987-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450686-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA E NUOVE PROVE - INGIUNZIONE DA PARTE DELLA AMMINISTRAZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE PECUNIARIA - IN FORZA DI TITOLO ESECUTIVO - DOMANDA DELL'INGIUNTO DI ACCERTAMENTO NEGATIVO DELLA PRETESA CREDITORIA - VERSAMENTO DI SOMME - DOMANDA DI CONDANNA ALLA RESTITUZIONE DI DETTE SOMME - DOMANDA NUOVA - ESCLUSIONE - RIPROPONIBILITÀ IN SEDE DI APPELLO.*

Qualora l'amministrazione ingiunga il pagamento di sanzione pecuniaria in forza di titolo munito di efficacia esecutiva (nella specie, in tema di infrazioni valutarie, decreto del ministro del tesoro), e l'ingiunto promuova giudizio per l'accertamento negativo di detta pretesa creditoria, la domanda di restituzione delle somme, che siano state successivamente versate in forza dell'esecutività di quel titolo, può essere introdotta anche nel corso del procedimento di primo grado, non essendo qualificabile come nuova, e, correlativamente, può essere riproposta in Sede d'appello contro la sentenza di primo grado sfavorevole all'istante. (V 4684/81, mass n 415403).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)