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Sez. 2, Sentenza n. 16632 del 26/11/2002 (Rv. 558718 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA | Opposizione a decreto ingiuntivo - Somme versate in forza dell'esecutività del provvedimento - Domanda di restituzione - Formulata nel corso del procedimento di primo grado - In sede di precisazione delle conclusioni - Ammissibilità - Domanda nuova - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-11-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558718-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA

Nel giudizio introdotto con opposizione a decreto ingiuntivo, la richiesta dell'opponente di restituzione delle somme versate in forza dell'esecutività del provvedimento monitorio non è qualificabile come domanda nuova, e può quindi essere formulata anche nel corso del procedimento di primo grado (nella specie, essa era stata avanzata per la prima volta all'udienza di precisazione delle conclusioni).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 163, Cod. Civ. art. 183, Cod. Civ. art. 645, Cod. Civ. art. 642

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)