diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 1218 del 06/02/1987 (Rv. 450749 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIA - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - IMPUGNAZIONE DI SENTENZA SU TALE PUNTO OLTRE CHE SUL MERITO - RINUNCIA DELL'INPS AD AVVALERSI DEL CAPO RELATIVO ALLE SPESE, IN FORZA DI ESPRESSO MANDATO - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE IN ORDINE A TALE CAPO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1987-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450749-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIA - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - IMPUGNAZIONE DI SENTENZA SU TALE PUNTO OLTRE CHE SUL MERITO - RINUNCIA DELL'INPS AD AVVALERSI DEL CAPO RELATIVO ALLE SPESE, IN FORZA DI ESPRESSO MANDATO - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE IN ORDINE A TALE CAPO - CONDIZIONI.*

Nel caso in cui la sentenza d'appello in materia di pensione d'Invalidità, che abbia negato la prestazione condannando alle spese del grado il lavoratore soccombente, sia stata da questo impugnata sia per il merito che per la violazione dell'art. 152 disp. Att. Cod. proc. civ., l'atto del difensore dell'i.N.P.S., il quale, in virtù di espresso mandato, ai sensi del secondo comma dell'art. 84 cod. proc. civ., apposto in calce al controricorso, dichiari di rinunciare ad avvalersi del capo dell'impugnata sentenza relativo alle spese, comporta la cessazione della materia del contendere in ordine a tale punto, ove risulti la volontà - anche tacita - del ricorrente di avvalersi di detta rinuncia. (V 2459/86, mass n 445555; (V 408/86, mass n 444022; (V 1922/85, mass n 439834; (V 2780/84, mass n 434823; (V 4696/83, mass n 429593; (V 1973/83, mass n 426823).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 390, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 152 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)