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Sez. L, Sentenza n. 2780 del 07/05/1984 (Rv. 434823 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - SENTENZA DI MERITO IN MATERIA DI PENSIONE D'INVALIDITÀ - IMPUGNAZIONE DEL LAVORATORE SOCCOMBENTE PER LA SOLA PARTE CONCERNENTE LA MANCATA APPLICAZIONE DELL'ART. 152 DISP. ATT. COD. PROC. CIV. - CONTRORICORSO DELL'INPS - FIRMA IN CALCE DEL DIFENSORE SEGUITA DAL MANDATO "AD LITEM" SOTTOSCRITTO DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ISTITUTO - RINUNCIA DEL DIFENSORE MEDESIMO AL CREDITO PER LE SPESE PROCESSUALI - EFFETTI - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - CONFIGURABILITÀ.*
Stato
decisa il 1984-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434823-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - SENTENZA DI MERITO IN MATERIA DI PENSIONE D'INVALIDITÀ - IMPUGNAZIONE DEL LAVORATORE SOCCOMBENTE PER LA SOLA PARTE CONCERNENTE LA MANCATA APPLICAZIONE DELL'ART. 152 DISP. ATT. COD. PROC. CIV. - CONTRORICORSO DELL'INPS - FIRMA IN CALCE DEL DIFENSORE SEGUITA DAL MANDATO "AD LITEM" SOTTOSCRITTO DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ISTITUTO - RINUNCIA DEL DIFENSORE MEDESIMO AL CREDITO PER LE SPESE PROCESSUALI - EFFETTI - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - CONFIGURABILITÀ.*

L'atto di disposizione del diritto in contesa deve provenire direttamente dalla parte o da un suo rappresentante cui essa abbia conferito il relativo potere e questo, ai sensi del secondo comma dell'art. 84 cod. proc. civ., non spetta al difensore privo di mandato ad hoc e munito soltanto di procura ad litem; ciononostante, nel caso in cui la sentenza di merito in materia di pensione d'Invalidità sia stata dal lavoratore soccombente impugnata solo per la parte concernente la mancata applicazione dell'art. 152 disp. Att. Cod. proc. civ., la dichiarazione di rinunciare ad avvalersi del credito per le spese processuali, contenuta nel controricorso dell'i.N.P.S., recante in calce, subito dopo la firma del difensore, il mandato ad litem sottoscritto dal legale rappresentante dell'istituto con firma debitamente autorizzata, comporta - con il venir meno di ogni contrasto delle parti e la conseguente inutilità di una pronuncia giudiziaria - la cessazione della materia del contendere, atteso che in tal caso la sottoscrizione del legale rappresentante è idonea a far risalire direttamente all'istituto la predetta dichiarazione di rinuncia. (V 4696/83, mass n 429593; (V 3056/83, mass n 427964; (V 2998/83, mass n 427912; (V 2996/83, mass n 427911; (V 2901/83, mass n 427817; (V 2661/83, mass n 427546; (V 2659/83, mass n 427545; (V 2658/83, mass n 427544; (V 1973/83, mass n 426823).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 152 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)