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Sez. 1 - , Ordinanza n. 37006 del 16/12/2022 (Rv. 666460 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE | Credito tributario e previdenziale - Ammissibilità della domanda di insinuazione - Estratto di ruolo - Sufficienza - Accertamento dell'effettività del credito - Distinzioni.
Stato
decisa il 2022-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666460-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE

In tema di accertamento del passivo fallimentare, ai fini dell'ammissibilità della domanda d'insinuazione e della verifica in sede concorsuale del credito tributario o di quello previdenziale, non occorre che l'avviso di accertamento o quello di addebito, contemplati negli artt. 29 e 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. in l. n. 122 del 2010, siano notificati, essendo sufficiente la produzione dell'estratto del ruolo. Tuttavia, mentre il credito tributario, ove contestato, deve essere ammesso con riserva, spettando alla giurisdizione tributaria la cognizione in ordine alla sua effettiva esistenza, quello previdenziale deve essere accertato dal giudice fallimentare, avanti al quale spetta al creditore, in caso di contestazione da parte del curatore, offrire la relativa prova.

Legge Falliment. art. 93, Legge Falliment. art. 96, Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 29, Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 30, Legge 30/07/2010 num. 122 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)