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Sez. 3, Ordinanza n. 20992 del 20/06/2026 (Rv. 678623-01)

PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE | Procedimento di mediazione obbligatoria ex d.lgs. n. 28 del 2010 - Comparizione personale delle parti - Sostituzione - Procura sostanziale - Necessità - Avvocato - Poteri di autentica - Esclusione.
Stato
decisa il 2026-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678623-01

PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE

Nel procedimento di mediazione obbligatoria, di cui al d.lgs. n. 28 del 2010, ciascuna delle parti, che non possa o non voglia comparire personalmente dinanzi al mediatore, può farsi sostituire, da una persona a sua scelta, ivi compreso il proprio difensore, ma deve rilasciargli, a questo scopo, una procura sostanziale, la quale non rientra nei poteri di autentica dell'avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista.

Decreto Legisl. 27/03/2010 num. 28 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1387, Cod. Civ. art. 1392, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2703

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)