diritto.io

Sez. 3, Ordinanza n. 21405 del 23/06/2026 (Rv. 678755-01)

PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE | Procedimento di mediazione obbligatoria ex d.lgs. n. 28 del 2010 - Comparizione personale delle parti, anche tramite rappresentante sostanziale - Necessità - Condizione di procedibilità - Realizzazione - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2026-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678755-01

PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE

In tema di mediazione obbligatoria o disposta dal giudice ai sensi del d.lgs. n. 28 del 2010, ai fini dell'assolvimento della condizione di procedibilità della domanda, è necessaria la partecipazione personale delle parti al primo incontro, la quale, per le persone giuridiche, si realizza mediante partecipazione di un soggetto delegato, a conoscenza dei fatti di causa e munito dei necessari poteri sostanziali, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del citato d.lgs., poteri che devono consentire la reale disponibilità dei diritti controversi, fermo restando che la procura non deve necessariamente essere conferita con riferimento alla singola controversia. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva dichiarato l'improcedibilità della domanda sul rilievo che al primo incontro non era comparso il legale rappresentante della società, ma solo una dipendente delegata a "presenziare" e il difensore delegato ad "assistere").

Decreto Legisl. 04/03/2010 num. 28 art. 5 quater com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 04/03/2010 num. 28 art. 5 quater com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 04/03/2010 num. 28 art. 5 com. 1 CORTE COST., Decreto Legge 21/06/2013 num. 69 art. 84 com. 1 CORTE COST., Legge 09/08/2013 num. 98 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)