Sez. 3, Ordinanza n. 9608 del 15/04/2026 (Rv. 678339-01)
PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE | Procedimento di mediazione obbligatoria o disposta dal giudice ex d.lgs. n. 28 del 2010 - Comparizione personale delle parti, anche tramite rappresentante sostanziale - Necessità - Condizione di procedibilità - Realizzazione - Condizioni.
PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE
In tema di mediazione obbligatoria o disposta dal giudice ai sensi del d.lgs. n. 28 del 2010, la condizione di procedibilità della domanda è collegata all'effettivo esperimento del procedimento, e non al mero avvio formale, e può dirsi soddisfatta quando al primo incontro dinanzi al mediatore almeno la parte ritualmente onerata della sua attivazione compaia personalmente
ovvero tramite un rappresentante munito di adeguati poteri sostanziali, pur potendo manifestare all'esito la propria indisponibilità a procedere oltre, sicché la mancata partecipazione senza giustificato motivo di una delle ulteriori parti regolarmente convocate non determina l'improcedibilità della domanda, ma solo le conseguenze sanzionatorie e probatorie di cui al combinato disposto degli artt. 8, comma 4-bis, e 12-bis del d.lgs. n. 28 del 2010; diversamente, ove nessuna delle parti compaia al primo incontro, né personalmente né tramite un rappresentante sostanziale, difetta l'esperimento del procedimento e la condizione di procedibilità non può dirsi avverata.
Decreto Legisl. 27/03/2010 num. 28 art. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 27/03/2010 num. 28 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 27/03/2010 num. 28 art. 8 CORTE COST., Decreto Legisl. 27/03/2010 num. 28 art. 12 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)