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Sez. 3, Sentenza n. 4169 del 27/02/1979 Ud. (dep. 28/04/1979) Rv. 141903 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - CON RINVIO - APPLICAZIONE DI AMNISTIA - RINVIO AL GIUDICE DEL MERITO - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1979-02-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/141903-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - CON RINVIO - APPLICAZIONE DI AMNISTIA - RINVIO AL GIUDICE DEL MERITO - EFFETTI.*

Il rinvio al giudice del merito, previsto dall'ultimo comma dell'art 591 cod proc pen non ha carattere incidentale, talche, compiuti i necessari accertamenti, la regiudicanda sull'applicazione dell'amnistia sia restituita al giudice della legittimita, ma importa il trasferimento al giudice di rinvio del potere dovere di applicare l'amnistia qualora gli accertamenti effettuati lo consentano, giacche la norma in esame devolve a detto giudice anche la valutazione dei dati accertati.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 151 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 591 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)