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Sez. 1, Sentenza n. 4376 del 03/07/1986 (Rv. 447138 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE - PENDENZA DEL GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ - ENTRATA IN VIGORE DELL'ART. 68 LEGGE 4 MAGGIO 1983 N. 184 - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1986-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447138-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE - PENDENZA DEL GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ - ENTRATA IN VIGORE DELL'ART. 68 LEGGE 4 MAGGIO 1983 N. 184 - EFFETTI.*

Nel corso del giudizio di legittimità, instaurato avverso il provvedimento reso dal giudice in composizione ordinaria sulla ammissibilità dell'Azione per la dichiarazione giudiziale della paternità o maternità naturale, la sopravvenuta entrata in vigore dell'art. 68 della legge 4 maggio 1983 n. 184, il quale, nel caso di minore, contempla la Competenza del giudice minorile a statuire su detta Azione e sulla sua ammissibilità, resta improduttiva di effetti, trattandosi di norma processuale che non può riflettersi retroattivamente su fasi del procedimento già esaurite.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 38 CORTE COST., Legge 30/03/1942 num. 318 art. 38 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 68 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)