Sez. 1, Sentenza n. 9829 del 05/10/1990 (Rv. 469389 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - IN GENERE - SENTENZA RESA DAL TRIBUNALE ORDINARIO PRIMA DELLA ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 4 MAGGIO 1983 N. 184 - APPELLO - COMPETENZA DELLA CORTE DI APPELLO IN COMPOSIZIONE ORDINARIA.*
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - IN GENERE - SENTENZA RESA DAL TRIBUNALE ORDINARIO PRIMA DELLA ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 4 MAGGIO 1983 N. 184 - APPELLO - COMPETENZA DELLA CORTE DI APPELLO IN COMPOSIZIONE ORDINARIA.*
In tema di dichiarazione giudiziale della paternità o maternità naturale di minore, la sopravvenuta entrata in vigore, dopo la pubblicazione della sentenza resa dal tribunale in composizione ordinaria della legge 4 maggio 1983 n. 184, il cui art. 68 (modificando l'art. 38 disp. Att. Cod. civ.) prevede la Competenza del tribunale per i minorenni, non incide sulla validità di detta sentenza, in quanto conforme alla disciplina all'epoca vigente, né sottrae il procedimento di gravame alla cognizione della Corte d'appello in composizione ordinaria, posto che quella di secondo grado è Competenza funzionale, da determinarsi, ai sensi dell'art. 341 cod. proc. civ., in correlazione al giudice che ha deciso in primo grado. (V 8218/87, mass n 455830; (V 6140/86, mass n 448428; (V 4376/86, mass n 447138).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Preleggi art. 38, Cod. Proc. Civ. art. 341, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 68 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)