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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza (seconda sezione) del 11 luglio 1985, causa 43/84

Decisione
decisa il 1985-07-11
ECLI
ECLI:EU:C:1985:328

Epigrafe

Sentenza della Corte (seconda sezione) 11 luglio 1985 Nella causa 43/84, Heinrich Maag, interprete, abitante a Uccie, avenue du Vert-Chasseur 54, con l'aw. Marcel Slusny, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'aw. Ernest Arendt, 34 B IV, rue Philippe-Il, ricorrente, contro Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico principale, sig. Raymond Baeyens, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Manfred Beschel, membro del suo ufficio legale, edificio Jean Monnet, Kirchberg, convenuta, causa avente ad oggetto la condanna della Commissione al pagamento degli interessi, al tasso che la Corte vorrà determinare, su quattro arretrati di retribuzioni giornaliere corrispondenti a prestazioni di lavoro del ricorrente per il periodo dal 1o luglio 1980 al 31 dicembre 1982 e il cui importo totale versato sul conto del ricorrente al 13 giugno 1983 ammonta a 2996,11 franchi svizzeri, LA CORTE (seconda sezione), composta dai signori O. Due, presidente di sezione, P. Pescatore e K. Bahlmann, giudici, avvocato generale: M. Darmon cancelliere: D. Louterman, amministratore sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 6 giugno 1985, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

paragrafo 1
(Parte « In fatto » non riprodotta)

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 16 febbraio 1984, il sig. Heinrich Maag ha proposto un ricorso inteso alla condanna della Commissione delle Comunità europee al pagamento di interessi moratori su quattro arretrati di retribuzioni giornaliere corrispondenti a prestazioni di lavoro del ricorrente in qualità di interprete per il periodo dal 1o luglio 1980 al 31 dicembre 1982, nonché all'annullamento della decisione di reiezione con cui la Commissione gli ha negato gli interessi.
punto 2
II ricorso è stato proposto in via principale, in forza dell'art. 179 del trattato CEE e, più in particolare, in base agli artt. 46 e 73 del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (in prosieguo: «RAA»). Tali articoli del RAA rinviano per quanto riguarda gli agenti temporanei e quelli ausiliari alle disposizioni del titolo VII e dello statuto del personale relativo ai mezzi d'impugnazione offerti ai dipendenti delle istituzioni comunitarie davanti alla Corte. In subordine, il ricorrente si è avvalso dell'art. 173, 2o comma, del trattato, nei confronti della decisione della Commissione con cui questa gli ha negato gli interessi monetari sulle summenzionate retribuzioni.
punto 3
II ricorrente è interprete diplomato dal 1976. A partire dal 1977, la Commissione si è avvalsa della sua opera in tale qualità ad intervalli abbastanza regolari, ma ogni volta per un periodo molto breve. Così, fra il 1977 ed il 1983, il ricorrente ha lavorato per la Commissione per circa 100-150 giorni all'anno. È pacifico che, in tali occasioni, la Commissione non l'ha mai assunto ufficialmente come dipendente. Viceversa, la Commissione gli ha applicato la « normativa riguardante gli interpreti di conferenza indipendenti (freelance) », da essa adottata in relazione ad accordi stipulati con l'Associazione internazionale degli interpreti da conferenza (in prosieguo: AIIC).
punto 4
A tale ricorso, la Commissione ha opposto un'eccezione d'irricevibilità. Essa sostiene che la Corte non è competente per pronunziarsi sulla lite. In primo luogo il ricorrente, non essendo dipendente statutario né agente comunitario ai sensi del RAA, non potrebbe avvalersi dell'art. 179 del trattato. In secondo luogo, la lite, poiché riguarda i rapporti contrattuali fra il ricorrente e la Commissione, in mancanza di clausole compromissorie ai sensi dell'art. 181 del trattato, sarebbe di competenza dei giudici nazionali, a norma dell'art. 183.

SENTENZA › In diritto › Sulla ricevibilità del ricorso a norma dell'art. 179

punto 5
Al fine di circoscrivere la divergenza di opinioni in proposito, è anzitutto opportuno ricordare che, in forza dell'art. 179, la Corte è competente per statuire su qualsiasi lite fra la Comunità ed i suoi « agenti », « nei limiti e alle condizioni determinati dallo statuto o risultanti dal regime applicabile a questi ultimi ». Per accertare l'estensione di questa competenza, occorre quindi richiamarsi allo statuto del personale e al regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (RAA), adottati dal Consiglio sotto forma di regolamenti.
punto 6
Poiché il ricorrente non può affatto considerarsi un dipendente statutario, occorre prendere in esame solo il RAA, il cui art. 1 dispone ch'esso si applica « ( ... ) ad ogni agente, assunto dalle Comunità con contratto. Tale agente può avere la qualifica: di agente temporaneo, di agente ausiliario, di agente locale, di consigliere speciale. »
punto 7
Per i primi due gruppi di agenti così enumerati, il RAA contiene disposizioni dettagliate, in particolare sulle condizioni di assunzione e di lavoro, sulla retribuzione e sul rimborso delle spese e sulla previdenza sociale. Infine, gli artt. 46 e 73 del RAA, sui quali il ricorrente ha in particolare basato il proprio ricorso, si richiamano, per i due gruppi di agenti di cui trattasi, sui mezzi di impugnazione che lo statuto contempla per i dipendenti statutari ivi compresa di conseguenza la possibilità offerta a tali dipendenti di adire la Corte in forza dell'art. 179 del trattato. Viceversa, le disposizioni del RAA sugli agenti locali e sui consiglieri speciali sono estremamente concise, dato che agli agenti locali si applica in linea di principio la normativa del luogo di lavoro e dei giudici nazionali e l'assunzione di un consigliere speciale costituisce un caso particolare, le cui condizioni vanno discusse con l'autorità di bilancio.
punto 8
Dalla disamina delle disposizioni pertinenti in materia discende che la ricevibilità del ricorso ex art. 179 dipende dal se il ricorrente, pur non essendo mai stato ufficialmente assunto come dipendente comunitario, debba cionondimeno esser considerato un agente temporaneo o ausiliario ai sensi del RAA. Infatti, tenuto conto delle quattro categorie di personale enumerate nell'art. 1 del RAA, si può immediatamente escludere la possibilità di attribuire al ricorrente, nella sua qualità di interprete detto « indipendente », la qualità di agente locale, assunto secondo l'art. 4 del RAA « conformemente agli usi locali, per svolgere compiti manuali o di servizio », dato che siffatti compiti non sono manifestamente quelli degli interpreti indipendenti. Lo stesso deve dirsi per quanto riguarda la qualità di consigliere speciale che viene definito, nell'art. 5 del RAA, come quella di un agente assunto « dato le sue qualifiche eccezionali », criterio che contempla, in primo luogo, casi singoli e speciali e non può esser esteso all'impiego di interprete in generale. Il ricorrente ha, d'altronde, posto in rilievo che lo scopo principale perseguito col ricorso era proprio quello di far attribuire agli interpreti indipendenti la qualità di agente temporaneo o ausiliario nonché i relativi vantaggi fiscali e sociali.
punto 9
La Commissione ha fatto presente che, per provvedere alle esigenze permanenti d'interpretazione nelle lingue comunitarie, essa dispone di 384 posti, di cui 20 temporanei. Nonostante il gran numero di concorsi, essa è riuscita a coprire solo 305 di tali posti, per mancanza d'un numero sufficiente di candidati qualificati. Oltre a questo personale permanente, dipendenti statutari e agenti temporanei, la Commissione ricorrerebbe, per far fronte alle proprie esigenze variabili, ad oltre mille interpreti da essa selezionati, ai quali offre lavoro per periodi che variano, in genere, da uno a cinque giorni, a seconda delle necessità. Tale personale supplementare comprenderebbe interpreti che non sono in possesso dei requisiti prescritti dallo statuto per i dipendenti statutari o persino per gli agenti ausiliari o che preferiscono non farsi assumere dalla Commissione.
punto 10
Secondo la Commissione non si può paragonare la situazione di questo personale supplementare con quella dei dipendenti comunitari. La maggior parte di tali interpreti lavorerebbe meno di cento giorni e più della metà di essi lavorerebbe per la Comunità anche meno di 50 giorni all'anno. Essi sarebbero liberi di accettare o di rifiutare le offerte di lavoro della Commissione e, al di fuori dei periodi di lavoro accettati, possono lavorare per altri. Il fatto che durante i periodi di lavoro tali interpreti condividono le condizioni di lavoro degli interpreti in pianta stabile sarebbe dovuto alla circostanza che l'interpretazione è un lavoro di gruppo.
punto 11
Sempre secondo la Commissione, essa non può attribuire a tali collaboratori supplementari lo status di agenti temporanei per mancanza di posti. Essa non può nemmeno considerarli agenti ausiliari, per i quali la durata effettiva del contratto non dovrebbe, secondo l'art. 52 del RAA, superare un anno.
punto 12
Data questa situazione specifica degli interpreti indipendenti, la Commissione avrebbe quindi adottato una normativa puramente interna, non corrispondente agli accordi stipulati con l'AIIC, la quale stabilisce le loro condizioni di lavoro, in particolare per quanto riguarda la retribuzione giornaliera, superiore a quella di un agente ausiliario per giornata di lavoro, le indennità giornaliere e forfettarie di viaggio a partire dal loro domicilio professionale, situato spesso fuori dal territorio delle Comunità ed i contributi per la previdenza vecchiaia/superstiti e per l'assicurazione malattie/infortuni.
punto 13
Dal canto suo, il ricorrente assume che lo statuto del personale ed il RAA costituiscono una normativa esauriente. La Commissione potrebbe quindi stipulare un contratto di lavoro solo in tale ambito. Orbene, i contratti conclusi con gli interpreti detti « indipendenti » sarebbero dei veri e propri contratti di lavoro, non già dei contratti stipulati con dei prestatori di servizi indipendenti. Pur se l'interprete resta libero di accettare o no l'offerta di contratto, tutte le clausole di tale contratto rientrerebbero cionondimeno in un regime normativo che esclude quasiasi trattativa; per la durata del lavoro, l'interprete si troverebbe in una situazione di subordinazione e condividerebbe le condizioni di lavoro dei dipendenti statutari e degli altri agenti.
punto 14
Stando così le cose, il ricorrente ritiene necessario equiparare gli interpreti detti indipendenti alla categoria di agenti che meglio si adatta alla situazione di tali interpreti. A parere del ricorrente, tale categoria è quella degli agenti ausiliari. Eccettuati per l'appunto i vantaggi fiscali e sociali che questa categoria di agenti condivide coi dipendenti statutari e con gli altri agenti comunitari, le condizioni di assunzione e di lavoro degli agenti ausiliari non sarebbero molto diverse da quelle contemplate dalla succitata disciplina interna.
punto 15
II ricorrente ravvisa una conferma della propria tesi nel fatto che nel 1983, l'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo ha adottato, in base all'art. 78 del RAA., la « normativa concernente gli interpreti da conferenza indipendenti (freelance) », la quale, pur richiamandosi per la maggior parte dei requisiti di assunzione, alla normativa interna della Commissione, fa gravare sulla retribuzione di tali interpreti l'imposta comunitaria. Quindi, secondo il ricorrente, gli interpreti detti indipendenti sono soggetti all'imposta comunitaria quando lavorano per il Parlamento, ma alle imposte nazionali quando lavorano per altre istituzioni, il che sarebbe inconcepibile col principio di uguaglianza.
punto 16
Per risolvere questa parte della lite, si deve partire dalla constatazione di fatto che le esigenze d'interpretazione della Comunità comprendono, in primo luogo, le esigenze permanenti e quotidiane, che richiedono la presenza di un personale composto di dipendenti statutari e, ove occorra, di agenti temporanei e, in secondo luogo, le esigenze occasionali, estremamente variabili a seconda del ritmo delle riunioni comunitarie e delle trattative coi paesi terzi, per le quali si deve fare ricorso ad un gran numero di collaboratori supplementari, le cui attitudini rispondono alle esigenze del momento e che possono lavorare a più riprese per periodi molto brevi.
punto 17
Tali collaboratori supplementari non possono esser assunti come agenti temporanei ai sensi degli artt. 1 e 2 del RAA. Infatti, come la Corte ha più volte affermato (vedansi sentenze 1o febbraio 1979, Deshormes/Commissione, causa 17/78, Race. 1979, pag. 189; 19 novembre 1981, Fournier/Commissione, causa 106/80, Race. 1981, pag. 2759; 23 febbraio 1983, Laredo e Garilli/Commissione, cause riunite 225 e 241/81, Race. 1983, pag. 347), la qualità di agente temporaneo è caratterizzata dal fatto che questi occupa un posto permanente presso l'amministrazione comunitaria il che, proprio a causa del carattere occasionale e passeggero della prestazione di interprete « freelance » è inconciliabile coi compiti di detto personale supplementare.
punto 18
Secondo questa stessa giurisprudenza, il contratto di agente ausiliario ai sensi degli artt. 1 e 3 del RAA è caratterizzato dalla « precarietà quanto alla durata, visto che può esser usato solo per una sostituzione momentanea o per consentire lo svolgimento di compiti amministrativi di carattere provvisorio o urgente ovvero non esattamente definiti ». Pur se questi criteri possono, a prima vista, dare un'immagine professionale adeguata atta ad applicarsi alla situazione degli interpreti « freelance », che lavorano appunto per le istituzioni per periodi brevi e per far fronte ad esigenze di carattere occasionale, un esame più approfondito dimostra cionondimeno che questa possibilità va del pari esclusa.
punto 19
Secondo l'art. 52 del RAA, la durata effettiva del contratto di agente ausiliario, ivi compresa la durata dell'eventuale suo rinnovo, non può superare la durata dell'interim di un dipendente statutario o di un agente temporaneo che sia provvisoriamente impedito di esercitare le proprie mansioni, o la durata di un anno in tutti gli altri casi. Nella sentenza 1 febbraio 1979, già menzionata, la Corte ne ha ricavato la conclusione che: « poiché il suo scopo consiste nel far svolgere compiti precari — per natura o a causa della mancanza di un titolare — a personale avventizio, è evidente che detto regime contrattuale non può esser applicato abusivamente, allo scopo di affidare, per lunghi periodi, compiti permanenti a detto personale ». Ne consegue che tale regime, nei termini in cui viene definito nel RAA, non può applicarsi a contratti di cui ciascuno è di breve durata, ma che, come avviene per il ricorrente, si ripetono con frequenza di anno in anno.
punto 20
È quindi opportuno constatare che l'attuale testo del RAA non offre alcuna possibilità adeguatamente elastica per soddisfare le esigenze della Commissione di interpreti supplementari. Stando così le cose, non si può far carico alla Commissione di assumere questi collaboratori in conformità ad una normativa interna ch'essa ha specificamente adeguato alle suddette esigenze e che, inoltre, corrisponde agli accordi stipulati con l'associazione più rappresentativa degli interpreti da conferenza.
punto 21
Occorre aggiungere che gli interpreti che preferiscono la previdenza sociale e i vantaggi fiscali dei dipendenti comunitari sono liberi di partecipare ai concorsi per i quali possiedono i requisiti di ammissione. La Commissione ha recisamente negato che il gran numero di interpreti cui applica la propria normativa interna sia dovuto ad una politica del personale mirante a mantenere il personale d'interpretazione permanente al di sotto del numero corrispondente all'interesse del servizio, e il ricorrente non ha affatto dimostrato il contrario.
punto 22
Per quanto riguarda la normativa adottata dall'Ufficio di presidenza del Parlamento a norma dell'art. 78 del RAA, è sufficiente ricordare che tale disposizione autorizza una deroga a favore delle sole persone di cui si vale il Parlamento, per la durata delle sue sessioni, deroga che non può essere invocata dagli interpreti « freelance » di cui si valgono le altre istituzioni comunitarie.
punto 23
Da tutto quanto precede discende che un interprete supplementare, che viene incaricato in conformità alla normativa interna della Commissione concernente gli interpreti da conferenza indipendenti (« freelance »), non ha diritto alla qualità di agente comunitario ai sensi del RAA né, pertanto, ai mezzi di impugnazione offerti dall'art. 179 del trattato. Ne consegue che il presente ricorso va dichiarato irricevibile in quanto proposto a norma di detto articolo.

SENTENZA › In diritto › Sulla ricevibilità del ricorso ex art. 173

punto 24
La Commissione eccepisce che l'art. 173 si applica solo se l'atto di cui è chiesto l'annullamento rientra nella competenza della Corte. Ciò non varrebbe per la decisione la quale respinga la domanda di interessi monetari su importi dovuti in forza di un contratto che non rientri nel diritto comunitario e non contenga alcuna clausola compromissoria.
punto 25
Dal canto suo, il ricorrente sostiene che il rinvio ai giudici nazionali di cui all'art. 183, si applica solo se non esiste una precisa disposizione che attribuisca la competenza alla Corte, il che avverrebbe per l'appunto per l'art. 173, il quale attribuisce competenza esclusiva alla Corte per annullare una decisione della Commissione. Il ricorrente ricorda inoltre che l'accordo più recente con l'AIIC, stipulato il 20 giugno 1984, contempla l'inclusione di una clausola compromissoria nei contratti individuali. Non sarebbe escluso che la Corte attribuisca un certo effetto retroattivo all'accordo su questo punto.
punto 26
In proposito, basti ricordare che la lite trae origine dall'asserito ritardo dell'amministrazione della Commissione nel pagare gli arretrati di retribuzioni dovuti al ricorrente in seguito a rapporti stretti con lui al di fuori del campo d'applicazione dello statuto e del RAA e con contratti che non contengono alcuna clausola compromissoria. La Corte non è affatto competente per pronunziarsi su di una siffatta lite ed il ricorrente non può derogare unilateralmente alla ripartizione delle competenze fra la Corte e i giudici nazionali, provocando il rigetto della sua domanda da parte della Commissione e attribuendo a tale rigetto la natura di decisione ai sensi dell'art. 173.
punto 27
II ricorso, essendo quindi del pari irricevibile a norma dell'art. 173 del trattato, va dichiarato irricevibile nel suo complesso.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 28
A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. Tuttavia, a norma dell'art. 70 del suddetto regolamento, nelle cause proposte da dipendenti delle Comunità la spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste. Dato che il presente ricorso mira a far riconoscere al ricorrente la qualità di dipendente delle Comunità, gli va applicata tale norma.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE (seconda sezione) dichiara e statuisce: 1) Il ricorso è irricevibile. 2) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

Firme

Due Pescatore Bahlmann Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, I'11 luglio 1985. Il cancelliere P. Heim Il presidente della seconda sezione O. Due

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