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Sez. 3 - , Ordinanza n. 29714 del 26/10/2023 (Rv. 669326 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - IN GENERE | Eccezione di incapacità a testimoniare – Ammissione della prova con riserva di provvedere sulla stessa – Successiva assunzione in mancanza di scioglimento della riserva – Nullità relativa – Sussistenza – Fondamento – Conseguenze. PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - CAPACITA' A TESTIMONIARE - PERSONE AVENTI INTERESSE NEL GIUDIZIO - In genere.
Stato
decisa il 2023-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/669326-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - IN GENERE

Nel caso in cui, a fronte di un'eccezione di incapacità a testimoniare, il giudice abbia ammesso la prova con riserva di provvedere sulla stessa, la successiva assunzione della testimonianza - non preceduta dallo scioglimento della riserva - presuppone un giudizio di piena ammissibilità della prova, che vizia l'atto processuale di nullità relativa, con conseguente necessità, per la parte interessata, di sollevare tempestivamente la relativa eccezione ai sensi dell'art. 157, comma 2, c.p.c.

Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 246 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)