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Sez. 1, Sentenza n. 11644 del 11/07/2012 (Rv. 623190 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE LEGITTIMA - DISCONOSCIMENTO DI PATERNITÀ - IN GENERE | Filiazione scaturita da inseminazione artificiale - Disciplina di cui all'art. 235 cod. civ. - Applicabilità - Fondamento - Conseguenze - Termine di decadenza di cui all'art. 244 cod. civ. - Applicabilità - Fondamento - Decorrenza.
Stato
decisa il 2012-07-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623190-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE LEGITTIMA - DISCONOSCIMENTO DI PATERNITÀ - IN GENERE

In tema di disconoscimento di paternità, la disciplina contenuta nell'art. 235 cod. civ. è applicabile anche a filiazioni scaturite da fecondazione artificiale, tenuto conto che il quadro normativo, a seguito dell'introduzione della legge 19 febbraio 2004, n. 40, per come formulata e interpretabile alla luce del principio del "favor veritatis", si è arricchito di una nuova ipotesi di disconoscimento, che si aggiunge a quelle previste dalla citata disposizione codicistica; pertanto, stante l'identità della "ratio" e per evidenti ragioni sistematiche, è applicabile anche il termine di decadenza previsto dal successivo art. 244 cod. civ., che decorre dal momento in cui sia acquisita la certezza del ricorso a tale metodo di procreazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 235 CORTE COST., Cod. Civ. art. 244 CORTE COST., Legge 19/02/2004 num. 40 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)