Sez. 1 - , Sentenza n. 7965 del 28/03/2017 (Rv. 644837 - 02)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE LEGITTIMA (PATERNITÀ DEL MARITO, PRESUNZIONE DI CONCEPIMENTO) - DISCONOSCIMENTO DI PATERNITÀ - IN GENERE | Fatto tipico dedotto a fondamento della domanda - Modifica del fatto tipico nel corso del giudizio - Identità di “petitum” e “causa petendi” - Sussiste - “Mutatio libelli” - Esclusione - Fattispecie.
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE LEGITTIMA (PATERNITÀ DEL MARITO, PRESUNZIONE DI CONCEPIMENTO) - DISCONOSCIMENTO DI PATERNITÀ - IN GENERE
Nell’azione di disconoscimento della paternità, che è volta ad accertare unicamente l’insussistenza del legame biologico con il figlio nato nell’ambito del rapporto matrimoniale, “petitum” e “causa petendi” restano identici ed unitari, quali che siano i fatti che, nell’ambito di quelli tipizzati dal legislatore, vengano in concreto addotti a sostegno della pretesa; pertanto, la modifica di tali fatti non importa una “mutatio libelli” ed è consentita nel corso del giudizio, purché nel rispetto del principio del contraddittorio e dei limiti di deducibilità di nuove prove nelle varie fasi e gradi del giudizio medesimo. (Fattispecie in cui l’attore, dopo aver chiesto la pronuncia di disconoscimento della paternità a causa della propria incapacità di generare, ha poi domandato la medesima pronuncia per essersi la moglie sottoposta a fecondazione eterologa non concordata).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 235 CORTE COST., Cod. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)