Sez. 3, Sentenza n. 7114 del 02/12/1986 (Rv. 449196 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - ESERCIZIO AL DIRITTO - TRASMISSIONE DEL PRELIMINARE DI VENDITA TRA IL PROPRIETARIO DEL FONDO ED IL TERZO - SUFFICIENZA - MANCANZA DI ESPRESSA PROPOSTA DI ALIENAZIONE - IRRILEVANZA.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - ESERCIZIO AL DIRITTO - TRASMISSIONE DEL PRELIMINARE DI VENDITA TRA IL PROPRIETARIO DEL FONDO ED IL TERZO - SUFFICIENZA - MANCANZA DI ESPRESSA PROPOSTA DI ALIENAZIONE - IRRILEVANZA.*
In tema di prelazione agraria, la semplice trasmissione al coltivatore di un preliminare di vendita del fondo tra il proprietario ed il terzo, ove contenga tutte le indicazioni previste dalla legge (nome dell'acquirente, prezzo di vendita, eventuali altre clausole contrattuali), configura una valida proposta di alienazione del fondo, ancorché tale proposta non sia espressamente manifestata al coltivatore, atteso che il disposto del quarto comma dell'art. 8 della legge n. 590 del 1965 (e del secondo comma n. 2 dell'art. 7 della legge n. 817 del 1971) non richiede, oltre la trasmissione del preliminare, quella proposta, restando essa insita in detto atto, senza che abbiano Rilevanza le eventuali diverse motivazioni (recondite o palesi) che possono avere indotto il proprietario a tale iniziativa. (V 4017/80, mass n 407928).*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)