Sez. 3, Sentenza n. 4017 del 26/06/1980 (Rv. 407928 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - PROPOSTA DI ALIENAZIONE - COMUNICAZIONE - FORME - TRASMISSIONE DI COPIA DEL PRELIMINARE STIPULATO TRA PROPRIETARIO E TERZO - SUFFICIENZA - CONDIZIONI.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - PROPOSTA DI ALIENAZIONE - COMUNICAZIONE - FORME - TRASMISSIONE DI COPIA DEL PRELIMINARE STIPULATO TRA PROPRIETARIO E TERZO - SUFFICIENZA - CONDIZIONI.*
In tema di prelazione agraria, la lettera raccomandata prevista dall'art 8 della legge 26 maggio 1965 n 590 e dall'art 8 della legge 14 agosto 1971 n 817 non costituisce una formalita prescritta a pena di inefficacia, dal momento che la normativa in esame non impone l'adozione di forme solenni, ma richiede unicamente che la proposta di alienazione sia effettuata in maniera e con mezzi idonei a consentire il raggiungimento dello scopo perseguito dalla legge, che e quello di provocare l'eventuale Esercizio della prelazione da parte degli aventi diritto. Pertanto, anche la semplice trasmissione di copia del preliminare stipulato tra il proprietario e il terzo puo ritenersi manifestazione concreta e valida della volonta di proporre al coltivatore la compravendita del fondo alle condizioni di cui al compromesso, sempreche tale manifestazione negoziale sia inequivocamente rivolta a consentire l'Esercizio della prelazione e provenga dal proprietario del fondo rustico o da un mandatario del medesimo. (Conf 1060/79, mass n 397259, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)