Sez. 3, Sentenza n. 22797 del 28/10/2009 (Rv. 609760 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE | Trasmissione al coltivatore di un preliminare contenente le indicazioni previste dalla legge - Proposta di alienazione - Idoneità - Sussistenza - Mancanza di espressa specificazione - Irrilevanza - Fondamento.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE
In tema di prelazione agraria, la trasmissione al coltivatore di un preliminare di vendita del fondo tra il proprietario ed il terzo, ove contenga tutte le indicazioni previste dalla legge (nome dell'acquirente, prezzo di vendita, eventuali altre clausole contrattuali), benché priva dell'espressa specificazione, non può che essere intesa come una valida proposta di alienazione del fondo, dovendosi ritenere che tale carattere sia insito nella natura stessa del preliminare.
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)