Sez. 2, Sentenza n. 4098 del 30/12/1968 (Rv. 337761 - 01)
TRASPORTI PUBBLICI - IMPIEGATI E AGENTI DI FERROVIE E TRAMVIE IN CONCESSIONE (LAVORO SUBORDINATO) - IN GENERE - STATUS GIURIDICO - NATURA - EFFETTI SULLE CAUSE RESCISSORIE DEL RAPPORTO DI LAVORO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI RECESSO PER DIMISSIONI DEL LAVORATORE.*
TRASPORTI PUBBLICI - IMPIEGATI E AGENTI DI FERROVIE E TRAMVIE IN CONCESSIONE (LAVORO SUBORDINATO) - IN GENERE - STATUS GIURIDICO - NATURA - EFFETTI SULLE CAUSE RESCISSORIE DEL RAPPORTO DI LAVORO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI RECESSO PER DIMISSIONI DEL LAVORATORE.*
Lo status giuridico di cui gode il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in regime di concessione, di cui al RD 8 gennaio 1931, n. 148, non puo identificarsi con quello che deriva dal rapporto di impiego privato, giacche il legislatore con una particolare disciplina, rivolta al contemperamento dell'interesse collettivo connesso al pubblico servizio con l'interesse del personale addettovi, ha inteso collocare quest'ultimo in una posizione intermedia tra quella dei dipendenti dello stato e degli enti pubblici e quella degli impiegati privati. Peraltro, la particolare natura del rapporto ed il diritto alla relativa stabilita costituiscono riflessi destinati a perdere ogni Rilevanza giuridica allorche intervenga una causa rescissoria del rapporto medesimo, quali l'esonero del dipendente per motivi Atti a legittimarlo secondo le previsioni della speciale normativa ovvero il recesso dell'agente per volontarie dimissioni, puntualmente contemplato dall'art. 30 del regolamento allegato al decreto n. 148 del 1931. Verificatasi la risoluzione del rapporto di impiego del personale addetto ai pubblici servizi di trasporti in regime di concessione, anche se per causa ascrivibile al datore di lavoro e ritenuta impeditiva della prosecuzione anche provvisoria del rapporto stesso con tutte le conseguenze patrimoniali che ne derivino, l'estremo della volonta del recesso non puo riconnettersi al contegno, che si pretenda persecutorio, del datore di lavoro, giacche tale contegno, nella valutazione della posizione antagonistica dei soggetti del rapporto ed ai fini riparatori della lesione procurata al dipendente, ha gia assunto il ruolo di giusta causa determinativa di dimissioni, cosi come nessun valore ripristinatorio della vita del rapporto ormai estinto puo essere attribuito alla revoca delle dimissioni, revoca che sia intervenuta quando il dipendente ne aveva perduto il potere per avere l'impresa notificato tempestivamente e reiteratamente la sua accettazione del recesso nei modi prescritti dall'art. 30 del regolamento allegato al decreto n. 148 del 1931.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 08/01/1931 num. 148 art. 30
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)