Sez. 2, Sentenza n. 2618 del 04/08/1972 (Rv. 360166 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - STATUS GIURIDICO DEL PERSONALE - POSIZIONE INTERMEDIA TRA IMPIEGATI STATALI E PRIVATI - CONTRATTAZIONE COLLETTIVA IN ORDINE AL TRATTAMENTO ECONOMICO - CARATTERE DI AUTONOMIA E SPECIALITA - INAPPLICABILITA DEL DIRITTO COMUNE - LIMITI - RETRIBUZIONE DEL LAVORO STRAORDINARIO - RIFERIMENTO AGLI ACCORDI COLLETTIVI - RILEVANZA DELL'ART 2108 COD CIV - ESCLUSIONE.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - STATUS GIURIDICO DEL PERSONALE - POSIZIONE INTERMEDIA TRA IMPIEGATI STATALI E PRIVATI - CONTRATTAZIONE COLLETTIVA IN ORDINE AL TRATTAMENTO ECONOMICO - CARATTERE DI AUTONOMIA E SPECIALITA - INAPPLICABILITA DEL DIRITTO COMUNE - LIMITI - RETRIBUZIONE DEL LAVORO STRAORDINARIO - RIFERIMENTO AGLI ACCORDI COLLETTIVI - RILEVANZA DELL'ART 2108 COD CIV - ESCLUSIONE.*
Secondo la legge 8 gennaio 1931, n 148 e le altre ivi richiamate, lo status giuridico di cui gode il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in regime di concessione, non puo identificarsi con quello che deriva dal rapporto di impiego privato, giacche il legislatore, attraverso la particolare disciplina intesa al contemperamento dell'interesse collettivo, connesso al pubblico servizio, con l'interesse del personale addettovi, ha inteso collocare quest'ultimo in una posizione intermedia tra quella dei dipendenti dello stato e degli enti pubblici e quella degli impiegati privati. Trattasi, cioe, di una speciale regolamentazione legale organica che, in quanto completa e quindi autonoma, e, come tale, idonea a derogare alla legge generale, precedente e successiva. Pertanto, quando il secondo comma dell'art 1 della legge citata dispone che 'gli stipendi, le paghe, le competenze accessorie e ogni altra indennita fissa o temporanea di qualsiasi natura, spettanti al personale, sono sempre, dalle competenti associazioni sindacali, stabilite contrattualmente azienda per aziendà , lo stesso rinvio alla contrattazione collettiva, inserito nel contesto della legge e parte integrante della organica disciplina speciale, viene a conferire ai contratti collettivi, aprioristicamente, lo stesso carattere di autonomia e di specialita che compete alla disciplina di che trattasi, svincolandoli dall'osservanza delle norme generali di diritto comune. Ma, se alla contrattazione collettiva cosi richiamata non sono applicabili le norme del diritto del lavoro e dell'impiego privato, cio non significa che essa debba considerarsi sottratta ad ogni limite, perche incontrera pur sempre il limite posto dai principi che si ricavano dalla disciplina speciale, nonche quello delle norme costituzionali, ed a quest'ultimo fine i contratti collettivi dovranno essere considerati non in se, ma in collegamento essi stessi con la normativa speciale nel suo complesso. A parte gli indicati limiti, il giudice deve quindi attenersi, per il computo del compenso relativo al lavoro straordinario, spettante a detto personale, alle clausole contenute negli accordi collettivi, senza poter attribuire Rilevanza alla norma dell'art 2108 cod civ. (V 627'71, mass n 350343; 4098'68, mass n 337761; 2555'61).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Legge 08/01/1931 num. 148 art. 1 CORTE COST., Contr. Coll. 27/04/1946, Contr. Coll. 19/02/1948
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)