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Sez. 2, Sentenza n. 627 del 08/03/1971 (Rv. 350343 - 01)

TRASPORTI PUBBLICI - IMPIEGATI E AGENTI DI FERROVIE E TRAMVIE IN CONCESSIONE (LAVORO SUBORDINATO) - IN GENERE - RAPPORTO DI LAVORO - STATUS GIURIDICO - NATURA - DIFFERENZA DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO - DISCIPLINA PRIVATISTICA DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1971-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350343-01

TRASPORTI PUBBLICI - IMPIEGATI E AGENTI DI FERROVIE E TRAMVIE IN CONCESSIONE (LAVORO SUBORDINATO) - IN GENERE - RAPPORTO DI LAVORO - STATUS GIURIDICO - NATURA - DIFFERENZA DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO - DISCIPLINA PRIVATISTICA DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - INAPPLICABILITA.*

Il rapporto di lavoro degli addetti alle ferrovie e tramvie in concessione, cui si riferisce il RD 8 gennaio 1931, n 148, si distingue nettamente dal comune rapporto di lavoro a tempo indeterminato di diritto privato. Gli addetti alle ferrovie e tramvie in concessione godono, infatti, di uno speciale status, ossia di una posizione intermedia tra quella del pubblico impiegato e quella dell'impiegato privatò di conseguenza le norme dettate per il comune rapporto di lavoro, ed in particolare quelle dettate per la cessazione di tale rapporto, non si applicano a questa categoria di personale. (V 4098'68, mass n 337761' 1182'64' 2555'61).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)