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Sez. 2, Sentenza n. 3622 del 13/04/1999 (Rv. 525278 - 01)

COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA | Sussistenza - Valutazione - Riferimento alla situazione processuale esistente al momento della pronuncia - Necessità.
Stato
decisa il 1999-04-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/525278-01

COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA

La questione della litispendenza deve essere decisa con riguardo alla situazione processuale esistente al momento della pronuncia, onde si deve tener conto anche degli eventi processuali sopravvenuti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)