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Sez. 2, Sentenza n. 8923 del 20/08/1991 (Rv. 473555 - 01)

Competenza civile - Litispendenza | Sussistenza - Decisione - Riferimento alla situazione processuale esistente al momento della pronuncia - Necessità.
Stato
decisa il 1991-08-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473555-01

Competenza civile - Litispendenza

La questione della litispendenza deve essere decisa con riguardo alla situazione processuale esistente al momento della pronuncia, onde si deve tener conto degli eventi processuali sopravvenuti, anche nel giudizio di Cassazione (nella specie, passaggio in giudicato della sentenza resa e definizione di uno dei due procedimenti).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)