Sez. 3, Sentenza n. 3340 del 07/03/2001 (Rv. 544520 - 01)
COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA | Onere dell'eccipiente di dimostrare l'esistenza e la persistenza, fino al momento della decisione, delle condizioni fissate dall'art. 39, primo comma, cod. proc. civ. - Giudizio di legittimità - Inclusione - Preclusione, per effetto dell'art. 372 cod. proc. civ., di produrre la relativa documentazione - Insussistenza - Fondamento.
COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA
La parte che eccepisce la litispendenza ha l'onere di dimostrare non solo l'esistenza, ma anche la persistenza, fino all'udienza di discussione, pur nella fase di giudizio di legittimità, delle condizioni per l'applicabilità dell'art. 39 cod. proc. civ. perché la questione deve esser decisa con riguardo alla situazione processuale esistente al momento della relativa pronuncia, e dunque avuto riguardo anche agli eventi processuali sopravvenuti. Pertanto l'eccipiente deve produrre la relativa idonea documentazione anche in Cassazione, non essendo soggetti alla preclusione disposta dall'art.372 cod. proc. civ. gli atti concernenti questioni proponibili in ogni grado di giudizio e rilevabili d'ufficio, quale quella della litispendenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)