Sez. 3, Sentenza n. 5669 del 10/06/1994 (Rv. 487016 - 01)
Risarcimento del danno - Valutazione e liquidazione - Invalidità personale - Permanente | Determinazione del reddito - Criteri ex art. 4, terzo comma del D.L. n. 857 del 1976 convertito nella legge n. 39 del 1977.
Risarcimento del danno - Valutazione e liquidazione - Invalidità personale - Permanente
In tema di determinazione del reddito da considerare ai fini del risarcimento del danno da inabilità permanente, l'art. 4 del D.L. n. 857 del 1976 - convertito in legge n. 39 del 1977 -, stabilendo, dopo avere indicato (commi primi e secondo) i criteri da adottarsi con riguardo ai casi di lavoro, rispettivamente, autonomo e subordinato, allorché stabilisce (terzo comma) che "in tutti gli altri casi" il reddito da considerare ai detti fini non può essere inferiore a tre volte l'ammontare annuo della pensione sociale, ricomprende in tale ultima previsione non solo l'ipotesi in cui l'invalidità permanente ed il conseguente danno futuro sia stato riportato da soggetti che non siano lavoratori dipendenti o autonomi, ma anche quella, più generale, in cui il danno futuro incida su soggetti (nella specie, un lavoratore autonomo) attualmente privi di reddito, in relazioni a particolari contingenze, ma potenzialmente idonei a produrlo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Decreto Legge 23/12/1976 num. 857 art. 4 CORTE COST., Legge 26/02/1977 num. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)