Sez. 3, Sentenza n. 8817 del 09/10/1996 (Rv. 500004 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE | Danni derivanti dalla circolazione stradale - Determinazione del reddito - Criteri ex art. 4 D.L. 23 dicembre 1976 n. 857.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, in caso di inabilità temporanea o di inabilità permanente, l'art. 4 del D.L. 23 dicembre 1976 n. 857, convertito con modificazioni in legge 26 febbraio 1977 n. 39, disciplina al primo e al secondo comma in via esclusiva la misura del risarcimento spettante al danneggiato, che è titolare di reddito di lavoro dipendente o autonomo, mentre al terzo comma (con la previsione che il reddito che occorre considerare ai fini del risarcimento non può essere comunque inferiore a tre volte l'ammontare annuo della pensione sociale) fa riferimento all'eventualità che il danneggiato non sia titolare di alcun reddito di lavoro, o sia titolare di un reddito di lavoro attualmente negativo per particolari contingenze o - anche se positivo - con caratteristiche tali (esiguità, discontinuità o precarietà del lavoro, livello di mansioni inferiori alle capacità professionali del lavoratore) da escludere che esso possa costituire la componente di base del calcolo probabilistico delle possibilità di reddito futuro.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/12/1976 num. 857 art. 4 CORTE COST., Legge 26/02/1977 num. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)