Sez. 3, Sentenza n. 1324 del 09/02/1998 (Rv. 512402 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE | Danni derivanti dalla circolazione stradale - Determinazione del reddito - Criteri stabiliti dall'art. 4 D.L. 587 del 1976.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, in caso di inabilità temporanea o permanente, l'art. 4 del D.L. n. 857 del 1976, al terzo comma, nel prevedere che il reddito da considerare ai fini del risarcimento non possa, comunque, essere inferiore a tre volte l'ammontare annuo della pensione sociale, fa riferimento all'eventualità che il danneggiato non sia titolare di alcun reddito di lavoro, oppure sia titolare di un reddito da lavoro negativo per particolari contingenze, ovvero - anche se positivo - con caratteristiche tali (di esiguità, discontinuità o precarietà del lavoro, livello di mansioni inferiori alle capacità professionali del lavoratore) da escludere che esso possa costituire la componente di base del calcolo probabilistico delle possibilità di reddito futuro.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2057, Legge 23/12/1976 num. 857 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)