Sez. 5, Sentenza n. 12185 del 19/08/2003 (Rv. 566014 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) | Azione di ripetizione dell'addizionale all'imposta di consumo - Rigetto - Condizioni - Prova gravante sull'Amministrazione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL)
Per effetto delle sentenze nn.114 del 2000 e 332 del 2002 della Corte costituzionale, l'azione di ripetizione dell'addizionale all'imposta di consumo sull'energia elettrica impiegata nel processo produttivo può essere legittimamente rigettata solo se l'Amministrazione provi che il peso economico corrispondente sia stato trasferito dal "solvens" su altri soggetti.
Riferimenti normativi: Legge 30/09/1982 num. 688 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)